STATUTO DELLA SOCIETà INTERNAZIONALE DI STORIA DELLA MINIATURA
Art.1
È costituita una Associazione culturale denominata “Società Internazionale di Storia della Miniatura” aperta a tutti coloro che sono interessati allo studio della storia della miniatura.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Cortona, pressola Biblioteca Comunalee l’Accademia Etrusca in Palazzo Casali, piazza Signorelli.
Art. 3
L’Associazione non ha scopo di lucro e le sue finalità sono di promuovere e valorizzare la tutela e la conoscenza della miniatura.
Essa potrà pertanto:
a) costituire un centro di documentazione relativa alle proprie finalità che possa disporre di strumenti di consultazione e studio ( biblioteca, fototeca, banche dati, siti internet) nonché di una raccolta di miniature, manoscritti, libri ed altro, conforme ai propri interessi scientifici;
b) organizzare e patrocinare seminari, giornate di studio, simposi, congressi, sia a livello nazionale che internazionale, e compartecipare agli stessi insieme con altri. promuovere iniziative atte a coordinare gli studi della miniatura, e a favorire la catalogazione del patrimonio librario miniato, fornire la propria collaborazione scientifica a enti pubblici e privati, a studiosi interessati, restauratori, fotografi etc.;
c) instaurare rapporti e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per diffondere la conoscenza della Associazione e dei suoi scopi.
d) promuovere attività didattiche e di diffusione culturale.
e) curare la pubblicazione di un periodico e degli atti delle manifestazioni culturali di cui al paragrafo b .
f) compiere, più generalmente, tutto quanto ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
È espressamente fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, salvo che ad esse non siano direttamente connesse, e di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve e capitale durante la vita dell’Associazione salvo che per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.
Art. 4
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dalle quote dei soci;
b) dalle risorse derivanti dalle convenzioni stipulate;
c) dai contributi;
d) dai proventi delle iniziative di enti pubblici e privati e di persone private della Associazione stessa.
Il patrimonio della Associazione è costituito:
1) da lasciti e donazioni che possono avere anche una destinazione specifica richiesta dall’offerente, purché approvata dal Consiglio direttivo che deve in ogni caso deliberare in merito, e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
2) dal copyright della “Rivista di Storia della Miniatura” e di altre pubblicazioni curate dall’ Associazione .
3) da una biblioteca specializzata, da opere d’arte e da strumenti di lavoro e di studio.
Art. 5
Possono essere soci persone fisiche od enti di qualunque nazionalità e cittadinanza.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) soci ordinari, cioè coloro che sono interessati scientificamente e culturalmente alle attività della Società;
b) soci sostenitori che contribuiscono materialmente in misura speciale o per altro verso all’esigenze della Società;
c) soci onorari nominati con delibera dell’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo; tra persone eminenti nel campo culturale
I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento delle quote e delle contribuzioni stabilite, mentre i soci onorari ne sono esonerati.
Ogni candidatura a socio ordinario o sostenitore deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo da due soci e l’ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza semplice dello stesso ed è subordinata alla definitiva accettazione del candidato. La domanda di ammissione può essere accolta, su richiesta anche orale dell’interessato, da un membro del Consiglio direttivo salvo ratifica del Consiglio stesso secondo le modalità anzidette.
Ogni candidato è tenuto a dichiarare al momento dell’accettazione di condividere gli scopi della Associazione e di volerne rispettare le finalità, di essere disposto a lavorare per il suo sviluppo e di impegnarsi al pagamento delle quote associative come previsto dal presente Statuto.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente; le dimissioni di soci che ricoprono cariche nell’Associazione devono essere comunicate con un preavviso di almeno tre mesi. Il socio dimissionario resta sempre obbligato nei confronti dell’associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti. La revoca della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo con la maggioranza richiesta per l’ammissione, per gravi inadempienze agli obblighi statutari, e sentito l’interessato.
Il socio inadempiente per tre anni consecutivi perde comunque automaticamente la qualità di socio; il socio non in regola con la quota annuale non ha diritto di voto in Assemblea, pur rimanendo socio.
Contro le delibere del Consiglio in materia di revoca è ammesso reclamo all’assemblea nel termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal ricevimento della comunicazione all’interessato.
Art. 6
Sono organi della Società:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Direttore.
Art. 7
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci maggiorenni ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative alla data dell’assemblea.
I soci onorari possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto e senza incidere sul numero legale.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata in qualsiasi luogo, purché in Italia, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo. La convocazione è effettuata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica, contenente il luogo la data e l’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno, spedita a cura del Direttore, con preavviso di almeno 30 giorni.
L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità, su delibera del Consiglio direttivo oppure su richiesta motivata di almeno 2/5 dei soci.
Per la valida costituzione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione occorre la presenza del 51% (cinquantuno per cento) dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea straordinaria è valida quando siano presenti almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
Ogni socio in regola col pagamento della quota ha diritto a esprimere fino a tre preferenze. Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta conferita ad altro socio con un limite di due deleghe per ogni votante.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ,o in difetto, dal Vice Presidente, o in mancanza di questo dal socio più anziano presente; dei lavori viene redatto il verbale a cura del Segretario.
Per lo scioglimento anticipato della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) dei soci.
Art. 8
L’assemblea in sede ordinaria:
a) delibera su:
– il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e la previsione di entrate e spese per l’esercizio entrante predisposti dal Consiglio Direttivo, avendo preso visione della relazione del Presidente sull’andamento della Associazione e sulle sue attività nell’esercizio precedente redatta dal Consiglio direttivo;
– le direttive generali e i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
– il regolamento sociale proposto dal Consiglio Direttivo;
– il riconoscimento di eventuali sezioni regionali con i relativi regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
– tutte le altre questioni di gestione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
– ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto (a titolo esemplificativo nomina dei soci onorari, reclamo del socio espulso)
b) provvede con scrutinio segreto alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
L’Assemblea in sede straordinaria delibera su:
– le proposte di modifiche di statuto;
– lo scioglimento dell’associazione in conformità con le norme statutarie;
– la devoluzione del patrimonio dell’associazione in sede di scioglimento .
Art. 9
Il Consiglio direttivo è composto da sette consiglieri, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto tra i soci, e dal Direttore.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto, il Presidente. Il Vice Presidente è di diritto il consigliere più anziano.
Il Consiglio nomina il Tesoriere e il Segretario.
Al Consiglio spettano:
– l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
– la definizione degli indirizzi generali dell’ attività dell’Associazione e l’elaborazione dei programmi relativi da sottoporre all’Assemblea;
– l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e la previsione di entrate e spese per l’esercizio entrante redatte dal Tesoriere;
– la messa in esecuzione delle delibere dell’Assemblea
– le proposte di modifiche di statuto da presentare all’Assemblea
– l’emissione e la revoca della qualità di socio;
– l’elaborazione di un regolamento della Associazione che dovrà essere approvato dall’Assemblea.
Il Presidente, i Consiglieri e il Direttore durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o in difetto dal Vice Presidente, su propria iniziativa oppure su richiesta motivata di almeno due Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengano almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Sono presiedute dal Presidente o, in difetto, dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza, da un Consigliere eletto per la singola seduta a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Se il Direttore viene nominato fra i componenti del Consiglio, subentra il socio che ha riportato il maggior numero di voti. Lo stesso avviene in caso di dimissioni di un consigliere.
Dei lavori del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario.
Art. 10
La rappresentanza della Associazione spetta al Presidente. Il Presidente convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio direttivo. Nomina il Direttore scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i soci. Cura che sia data attuazione alle delibere dell’Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio in particolare relativamente alle spese e agli indirizzi generali e ai programmi di attività dell’Associazione.
Art. 11
Il Direttore collabora con il Presidente, dà attuazione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina le iniziative e assicura il funzionamento della Società.
Art. 12
L’esercizio finanziario inizia il 15 ottobre e termina il 14 ottobre dell’anno successivo di ciascun anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio dovranno essere redatti a cura del Tesoriere e approvati dal Consiglio il rendiconto dell’esercizio trascorso e la previsione di entrate e spesa per l’entrante da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 13
Il Segretario redige il verbale delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e tiene i libri dei tali verbali, nonché il Libro dei soci aggiornato con i pagamenti delle singole quote.
Art. 14
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2081.
Nel corso della vita dell’associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altre Associazioni culturali senza scopo di lucro, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 co.190 L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15
Norma transitoria – Il Presidente è espressamente autorizzato ad apportare al presente Statuto quelle modifiche che siano eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di procedura di riconoscimento della personalità giuridica.
Art. 16
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Approvato nell’Assemblea straordinaria tenutasi in Padova, il 23 novembre 2012